L’Agenzia delle Entrate ha specificato che
per beneficiare della detrazione fiscale (art. 16-bis del Tuir), oggi al 50% (prima al 36%), l’impianto fotovoltaico deve
essere al servizio esclusivo dell’abitazione del contribuente, ossia deve essere usato per i soli fini domestici (illuminazione o
alimentazione di apparecchi elettrici). Fini diversi, come la commercializzazione dell'energia prodotta in più, non rientrano nel calcolo delle detrazioni.
Coloro che vogliono godere della detrazione di imposta devono conservare le abilitazioni
amministrative richieste dalla normativa edilizia. Le detrazioni
ammontano del 50% e si riferiscono alle spese di acquisto e di
realizzazione dell'impianto fotovoltaico realizzato dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 (Dl n. 83 del
2012). Anche il limite massimo di spesa sul quale calcolare la
detrazione sale da 48.000 euro ad un massimo di 96.000 euro per unità
immobiliare.
Una bella notizia direi! Speriamo che i costi per la realizzazione di questi impianti scendano ancora un pò!
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