Il regolamento europeo 1223/2009, in vigore dall’11 luglio 2013 prevede i seguenti obblighi:
- L'obbligo di indicare la durata di conservazione minima dei prodotti (Pao, period-after-opening) accompagnata dal simbolo di una clessidra;
- L'obbligo della tracciabilità dell'intera filiera produttiva e distributiva di ogni singolo prodotto grazie al numero di lotto (come accade già per i settori alimentare e farmaceutico).
- Garanzia di buone pratiche di fabbricazione da parte delle industrie che producono belletti nel territorio europeo, con la nomina di un responsabile della tracciabilità dei prodotti.
Tutto ciò agevolerà le autorità di vigilanza del
mercato.
I produttori per ciascun prodotto dovranno redigere il “safety report”, uno specifico dossier di sicurezza a disposizione delle autorità.
Infine, la presenza di ingredienti in forma “nano” dovrà essere indicata esplicitamente nella lista degli ingredienti sulle etichette, affiancata dalla dicitura “[NANO]”: si tratta di composti
aventi una o più dimensioni di misura da 1 a 10 nanometri; queste
sostanze si trovano già nei pigmenti, nelle emulsioni e nei prodotti solari e sui rischi che comportano per la salute, vi sono attualmente informazioni poco chiare.
Prendiamo nota.
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