Con decreto del 15.12.2016 pubblicato in G.U. il 14.01.2017 è stato attivato il fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno, qualora il coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento non vi ottemperi spontaneamente.
Questo quanto previsto dalla normativa, il lato negativo è che questo fondo verrà sperimentato, al momento, solo presso alcuni tribunali italiani, da determinarsi:
Questa la normativa:
"...il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre chhe dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento ai sensi dell'art.156 c.c. per l'inadempiena del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istabnza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo; che il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussitenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei 30 giorni successivi al deposito dell'istanza medesima, valuta l'ammissibilità dell'istanza medesimoa e lòa trasmette akl Ministero di grazia e giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente; che il Ministyero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle somme erogate, che quando il Presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussitenti i requisiti provvede al rigetto dell'istanza con decreto non impugnabile. Il procedimento è esente da contributo unificato......
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